Il Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione è disciplinato dal DPR 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia) e vi può accedere chi è titolare di un reddito imponibile (e quindi lordo!) non superiore al limite stabilito dal Ministero della Giustizia, pari ad €11.528,41(nuovo importo stabilito a partire dal 12/8/2015).
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito da considerare ai fini dell’ammissione al beneficio, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da “ogni componente della famiglia, compreso l’istante” (ex art. 76 d.p.r. n. 115/2002).
Si tiene conto soltanto del reddito personale dell’istante per le cause che hanno ad oggetto diritti della personalità o per quelle in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi.
Con riferimento alle cause in materia di lavoro e previdenza, sono esonerati dal pagamento del contributo unificato, i titolari di reddito imponibile uguale o inferiore a € 34.107,72 (art. 9 DPR 115/2002).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e del Ministero della Giustizia.
Gli Avvocati di questo Studio sono iscritti nell'elenco dei difensori abilitati al Patrocinio a spese dello Stato.